Domande frequenti
Riguardo la Partita IVA
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Ti ricordiamo che le Partite IVA forfettarie sono esonerate dalla fatturazione elettronica.
Il regime forfettario è un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una Partita IVA agevolata. Con il regime forfettario il reddito di un titolare di Partita IVA viene tassato a forfait, cioè sulla base di un indice di redditività che cambia sulla base del tipo di attività svolta dal contribuente.
REGIME FORFETTARIO 2019- Requisiti d’accesso
Dal 1 gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa di arti o professioni che, nell’anno precedente (in questi caso il 2018):
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (quindi non più entro i 25 e i 50 mila euro);
- non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- non abbiamo il controllo di SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario.
Al contrario, per quanto riguarda le clausole di esclusione, non possono accedere al regime forfettario le Partite IVA che:
- hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del soggetto che applica il regime forfettario;
- esercitano un’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti (ovvero nei confronti di persone comunque riconducibili agli stessi datori di lavoro);
- non risiedono in Italia (a meno che non provengano da un Paese membro dell’UE o appartenente allo spazio economico europeo e producano almeno il 75% del loro reddito complessivo su territorio nazionale);
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricato (o porzioni di esso), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
REGIME FORFETTARIO 2019- Quali sono gli obblighi e quali gli esoneri?
Nel caso in cui un soggetto fiscale scelga di aderire al regime forfettario, è obbligato a:
- numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- certificare e conservare i corrispettivi;
- presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- versare l’IVA in relazione agli acquisti di bene all’interno dell’UE e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge (questo, nello specifico, è da valutare caso per caso anche in base al volume di ricavi e alle normative vigenti);
- conservare le fatture ricevute ed emesse.
Mentre è esonerato:
- dal versamento dell’IVA (di contro, naturalmente, non è possibile detrarre l’IVA a credito);
- dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi;
- dalla registrazione degli acquisti;
- dalla conservazione dei registri;
- dalle dichiarazioni e comunicazioni IVA;
- dalla comunicazione dati delle fatture (il cosiddetto spesometro);
- dalla comunicazione di black list;
- dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- dalla fatturazione elettronica (anche se non esiste un obbligo come per gli altri professionisti, è comunque possibile usufruire di questo strumento).
REGIME FORFETTARIO 2019- I coefficienti di redditività e calcolo
Come si calcola la flat tax con il regime forfettario?
Al fine di calcolare il reddito imponibile di un soggetto fiscale in regime forfettario è necessario applicare al volume complessivo dei ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività relativo al proprio codice attività (ATECO). Qui di seguito sono elencati i coefficienti per le differenti tipologie di attività:
- commercio al dettaglio e all’ingrosso: 40%
- servizio di alloggio e ristorazione: 40%
- industrie alimentari e delle bevande: 40%
- commercio di alimenti e bevande: 40%
- commercio ambulante non alimentare: 54%
- attività professionale, scientifiche, tecniche, sanitarie di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 78%
- altre attività economiche: 67%
- costruzione e attività immobiliari: 86%
- intermediari del commercio: 62%
Dalla cifra ottenuta vanno poi sottratti i contributi obbligatori ai fini previdenziali.
A questo punto si otterrà la base imponibile alla quale applicare la flat tax al 15% o al 5% per i primi 5 anni per le start up (ditte individuali di nuova costituzione).
Infine, quali sono le scadenze per il versamento delle tasse per le Partite IVA in regime forfettario?
Devono essere osservate le stesse date per le scadenze Irpef, quindi:
- tra il 30 giugno e il 30 novembre dell’anno di imposta va versato l’acconto flat tax;
- entro il 30 giugno dell’anno successivo va versato il saldo flat tax.
L’attività artigiana deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti; il titolare si assume gli oneri e i rischi dell’attività.
Inoltre l’attività deve essere manuale, non può cioè limitarsi alla sola organizzazione del lavoro e all’amministrazione dell’impresa. Questi sono gli elementi importanti per capire se esiste o meno la caratteristica artigiana.
Se l’attività è di impresa e non artigiana, si ricade nel settore terziario e quindi si pagheranno i contributi INPS come commercianti.
Nel caso in cui non si sia oggettivamente un’impresa, ma si sia liberi professionisti, e non sia prevista l’iscrizione ad una apposita cassa di previdenza prevista dalla categoria (ad esempio per geometri, architetti, ingegneri, commercialisti), si pagheranno i contributi INPS come lavoratori autonomi (GESTIONE SEPARATA).
Sì, ogni contribuente in regime forfettario deve iscriversi ad un ente di previdenza. Se sei libero professionista e non hai una cassa di categoria (architetti, geometri, avvocati, commercialisti, ingegneri) devi iscriverti alla Gestione Separata INPS.
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Riguardo la Dichiarazione dei redditi
La Dichiarazione dei redditi dev’essere effettuata da tutti coloro che, nell’anno di imposta di riferimento, hanno percepito una delle seguenti tipologie di redditi:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.
I contribuenti che hanno deciso di assoggettarsi al regime forfettario possono avvalersi dei seguenti vantaggi:
- esenzione IVA (i forfettari, dunque, non calcolano né presentano la dichiarazione IVA);
- contabilità semplificata (nessun obbligo di registrazione delle fatture);
- esonero da studi di settore, esterometro, ecc..
I forfettari versano inoltre un’unica imposta sostitutiva, con aliquota fissa pari al 15% (o pari al 5% per i primi 5 anni di attività) sul reddito imponibile, che viene calcolato su base, appunto, forfettaria. Nel regime forfettario, infatti, le spese non possono essere detratte ma vengono appunto calcolate in modo forfettario a seconda dal proprio Codice ATECO. Ad esempio, i liberi professionisti (ingegneri, psicologi, architetti, geometri, consulenti ecc.) detrae il 22% dal fatturato annuale; gli artigiani detraggono, il 33% di spese, che salgono fino al 60% per i commercianti.
La dichiarazione dei redditi nel regime forfettario compilata secondo tale principio.
I principali dati da indicare sono:
1. Dati attività
Il primo rigo della dichiarazione dei redditi nel regime forfettario riguarda, appunto, il Codice ATECO dell’attività svolta, secondo la tabella consultabile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Occorre, inoltre, sbarrare una delle seguenti caselle: 1) Impresa 2) Lavoro Autonomo 3) Impresa Familiare. Per chi svolge parallelamente più attività (ad esempio, professionale e d’impresa), bisogna far riferimento a quella considerata prevalente.
2. Coefficiente redditività
Nel secondo rigo della dichiarazione dei redditi nel regime forfettario, bisogna indicare il coefficiente di redditività (determinato dal proprio Codice ATECO).
3. Ricavi e compensi
In questa sezione, vanno inseriti i ricavi e compensi percepiti (e, dunque, effettivamente incassati) nell’anno di imposta a cui si fa riferimento (e, cioè, il precedente rispetto a quello in corso).
4. Contributi previdenziali
La dichiarazione dei redditi nel regime forfettario, come abbiamo visto, non consente la deduzione delle spese sostenute durante l’anno d’imposta.
Unica eccezione prevista sono i contributi previdenziali. Essi vanno, infatti, calcolati con le modalità stabilite per il tipo di attività svolta (e indicate dalla Cassa Previdenziale: ad esempio, quella dei medici o, per professionisti senza Cassa, commercianti e artigiani, dalla Gestione Separata INPS) e detratti dalla dichiarazione dei redditi.
5. Calcolo imposta sostitutiva
A questo punto, si hanno a disposizione tutti i dati per eseguire il calcolo dell’imposta sostitutiva. Che, come abbiamo detto, è pari al 15% (o, per chi ha aperto la Partita IVA da meno di 5 anni, al 5%) del reddito imponibile.
6. Altre informazioni
Ulteriori dati e informazioni da inserire nella dichiarazione dei redditi nel regime forfettario sono:
- crediti di imposta;
- ritenute;
- eccedenze da dichiarazioni precedenti.
Tali informazioni sono reperibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla propria area riservata.
Con il nostro servizio puoi fare tutto online in modo semplice ed economico. Una volta confermati i dati, i nostri esperti provvederanno ad inviare il Modello all’Agenzia delle Entrate.